Legge Gelli e Studio Dentistico | Intervista ad Avv. Zaffaina | Ideandum

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Quanto “ne mastichi” di Legge Gelli?!

L’introduzione della legge, risalente al 2017, apporta diverse novità sul campo della sicurezza del paziente e sui diritti del medico. Al suo interno sono comprese numerose norme che vanno a disciplinare la responsabilità sanitaria, creando un “sottosistema” della responsabilità civile. Noi di Ideandum abbiamo chiesto alcune spiegazioni all’Avvocato Michela Zaffaina. Di seguito un excursus estratto dall’intervista. Non solo. Se vuoi approfondire l’argomento hai la possibilità di partecipare gratuitamente al webinar live del 5/10/2022.

Avvocato Michela Zaffaina

L’Avvocato Michela Zaffaina è iscritta regolarmente all’albo degli Avvocati di Padova e opera da anni su tutto il territorio fornendo consulenza qualificata e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile.

Inoltre, il suo studio legale segue casi e assiste divergenze in materia di diritto di famiglia, prestando una attenzione accurata e qualificata agli aspetti più controversi come l’affidamento dei figli nelle cause di divorzio e separazione, o la tutela legale dalla violenza sulla donna, in caso di denunce e maltrattamenti in e fuori dalla famiglia.

Tra le specializzazioni dello studio legale, si possono contare anche quelle di diritto immobiliare e del risarcimento del danno in generale e in materia di responsabilità medica, con la valutazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e la contrattualistica per privati e aziende.

Sito web: www.avvocatozaffaina.it

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Parola all'Avvocato Zaffaina

"Parliamo di Legge Gelli e sicurezza delle cure"

“Questo è il principio ispiratore della Legge Gelli Bianco, la quale all’art. 1 sancisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è da realizzarsi attraverso la prevenzione e la gestione del rischio clinico, attuando politiche organizzative e percorsi di cura tesi a prevenire l’errore professionale con conseguente riduzione degli eventi avversi e dei contenziosi.”

"Per quanto riguarda la responsabilità penale?"

“L’art. 6 introduce nel Codice penale l’art. 590 sexies, in virtù del quale si esclude la responsabilità penale in caso di imperizia del professionista che abbia agito nel rispetto delle linee guida o, in assenza di queste ultime, delle buone pratiche, salvo che il caso concreto non imponga al sanitario di discostarsene. L’esimente della responsabilità è applicabile soltanto nei casi di imperizia, intesa come insufficiente preparazione, inesperienza, ignoranza specifica, mentre è esclusa nelle ipotesi di negligenza e/o imprudenza.”

"La responsabilità civile?"

Responsabilità contrattuale: la nuova norma conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le strutture sanitarie e i medici liberi professionisti sono responsabili per gli errori commessi a titolo contrattuale: questo determina un forte alleggerimento dell’onere probatorio per il paziente, il quale sarà tenuto a provare titolo, inteso come il rapporto con la struttura, il danno e il nesso causale tra l’evento avverso e il pregiudizio lamentato. La colpa medica è, quindi, presunta: tale presunzione può essere vinta soltanto provando la correttezza della prestazione sanitaria, oppure con la dimostrazione dell’insorgere di una complicanza, o altro fatto, non prevedibile e/o non prevenibile. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni.

Responsabilità extracontrattuale: il cambio di rotta rispetto al passato è ravvisabile nel terzo comma dell’art. 7, il quale prevede che l’esercente la professione sanitaria, dipendente o collaboratore della struttura pubblica o privata, risponda del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, purché non abbia agito nell’esecuzione di un’obbligazione assunta con il paziente. In queste ipotesi, non ricorre alcuna presunzione di colpa, atteso che l’onere probatorio grava interamente sull’attore, il quale sarà chiamato a dimostrare l’evento lesivo, la colpa del sanitario, il danno e il nesso causale; per l’effetto oggi si assiste a un progressivo spostamento del contenzioso dai singoli sanitari alle strutture. Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale si prescrive in 5 anni.

"Quali sono le linee guida della Legge Gelli?"

Nell’esecuzione della prestazione l’esercente deve attenersi – salvo casi particolari – alle linee guida specifiche per il caso concreto, nonché ai protocolli e alle buone pratiche.

Le linee guida sono espressione della Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) e consistono nelle raccomandazioni di carattere generale redatte dalla Comunità scientifica che individuano le modalità di assistenza più adeguate in base alle condizioni del caso e hanno funzione di indicazione e supporto decisionale. Attenzione: quand’anche le linee guida costituiscano un utile parametro di accertamento della perizia del sanitario e, quindi, dell’eventuale colpa, il medico potrà discostarsene qualora il caso specifico lo richieda, diversamente non sarebbe esente da responsabilità per eventuali danni procurati al paziente.

"Parliamo ora dell'obbligo assicurativo"

“L’art. 10 prevede un obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie, ovvero l’adozione di altre misure analoghe (come accantonamenti specifici) per la responsabilità civile verso i terzi, con copertura anche dei danni procurati dai dipendenti, collaboratori e personale in genere, riconoscendo al danneggiato un’azione diretta verso la compagnia, come accade nel caso delle polizze RC auto. A oggi non sono ancora stati emanati i decreti attuativi di questa norma. Rimane, comunque, ferma l’opportunità per le strutture di stipulare apposite coperture assicurative, comprensive del fatto dei dipendenti/collaboratori contro le richieste risarcitorie dei pazienti e di terzi.

Al tal proposito sarebbe auspicabile che anche i collaboratori fossero coperti da una loro polizza di responsabilità professionale per i danni cagionati da fatto proprio nell’esecuzione della prestazione sanitaria.”

 

"Il Tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale"

“Prima di instaurare un giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità medica, dovrà essere esperita la consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis, C.p.c. con finalità conciliativa. Il danneggiato con ricorso depositato avanti al Tribunale competente chiederà la nomina di un collegio peritale, composto da un medico legale e da uno specialista della materia del caso, per una valutazione medico legale (CTU) diretta ad accertare sotto il profilo tecnico i presupposti della responsabilità. Verrà dunque valutata la correttezza della condotta del sanitario secondo le leges artis, il nesso di causa tra l’evento lesivo e il pregiudizio lamentato e, infine, in caso di responsabilità, si procederà alla quantificazione del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, morale e relazionale. Sulla base delle risultanze della relazione peritale, i consulenti tecnici d’ufficio e quelli di parte tenteranno una definizione transattiva della vertenza. In caso di mancato accordo, il danneggiato dovrà instaurare il giudizio sommario entro sei mesi dal deposito della perizia medico legale. La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.p.c. può essere sostituita dall’apertura di una procedura di mediazione, la quale viene attivata avanti a un Organismo di Mediazione accreditato, al fine di aprire una negoziazione fra le parti alla presenza di un mediatore, per cercare un accordo conciliativo. Con riferimento alla scelta tra tali opzioni di definizione stragiudiziale delle controversie, è preferibile optare per la consulenza tecnica preventiva, in quanto i contenziosi in materia sanitaria difficilmente possono prescindere dall’espletamento della consulenza medico legale in contraddittorio tra le parti.”

"Alcune considerazioni conclusive"

“Alla luce di questo brevissimo excursus sulle basi dell’impianto normativo della L. 24/2017, fermo restando il dovere di risarcire i danni provocati per colpa sanitaria, le riflessioni da tenere a mente non possono che incentivare l’effettiva adozione di sistemi gestione del rischio clinico con  valutazione degli errori in sanità non più soltanto sotto il profilo “colpevolista”, questo rimane compito delle aule giudiziarie, ma come occasioni per scoprire le criticità dei percorsi sanitari, affinché si possano individuare e adottare le soluzioni più efficaci per la prevenzione degli eventi avversi.

Il miglioramento del sistema di sicurezza delle cure potrà contrastare efficacemente la pratica dilagante della medicina difensiva, i cui costi – ormai non più sostenibili – rischiano di compromettere la tenuta del nostro sistema sanitario.”

Vuoi approfondire? Abbiamo organizzato un webinar gratuito specifico su questa tematica, con ospite l'Avvocato Michela Zaffaina.

Partecipa all'evento Webinar dedicato alla Legge Gelli il 5 Ottobre 2022 alle 13:00. Potrai approfondire l'argomento e rivolgere le tue domande direttamente all'Avvocato Michela Zaffaina.

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